Statuto

Comitato “Salviamo Cascina Monterobbio” 

Art.1. DENOMINAZIONE È costituito in data 06 / 02 / 2022 il Comitato Cittadino denominato “Salviamo Cascina Monterobbio”, di seguito nominato per brevità “Comitato”. Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, nel rispetto delle leggi nazionali, regionali. 

 Art.2. SEDE 

Il Comitato ha sede in Milano in Via San Paolino 24; la variazione della sede potrà essere disposta semplicemente dal Consiglio Direttivo, senza modificare il presente statuto. 

La durata del Comitato, salvo quanto stabilito all’art. 13, è a tempo indeterminato. 

Art. 3. SCOPI E TERRITORIO 

Il Comitato si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale nel territorio del Comune di Milano. 

Il Comitato può interagire con il territorio extra comunale regionale e nazionale unicamente per attività connesse alle finalità del comitato stesso. Il Comitato si pone come attivo operatore in merito a: 

  • • sollecitare gli Enti locali e statali preposti in modo che si attivino al recupero, la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della Cascina Monterobbio, di via San Paolino,5 Milano, per conservarla e renderla fruibile da parte della cittadinanza; 
  • • organizzare campagne d’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul valore storico-artistico e sullo stato di degrado della Cascina; raccogliere idee e suggerimenti sull’utilizzo del bene attraverso consultazione dei cittadini; 
  • • sensibilizzare tutti gli organi istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta od indiretta perché siano effettuati sopralluoghi e verifiche sullo stato di conservazione della cascina e controlli sull’ utilizzo e occupazioni abusive. 
  • • coordinare la propria azione con quella di altri comitati e associazioni che a livello locale, regionale e nazionale perseguono analoghe finalità. 

Art.4. CARATTERE VOLONTARIO 

Il Comitato ha carattere volontario, apartitico, aconfessionale, senza differenze di razza e non ha scopo di lucro. Il Comitato, per il perseguimento delle finalità istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei propri associati, in forma volontaria, libera e gratuita. Il Comitato tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce la pari opportunità tra individui nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno. Il Comitato e il suo ordinamento interno si ispirano ai più ampi principi di democrazia nei rapporti con tutti gli associati. 

Art.5. SOCI 

Il numero degli aderenti è illimitato. L’iscrizione al comitato è intrasmissibile. 

Sono ammessi come soci le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi del comitato. 

I soci si distinguono in: 

• fondatori: coloro che hanno costituito il comitato sottoscrivendone l’atto costitutivo; • ordinari: coloro che, iscritti, aderiscono alle azioni in genere del comitato. 

La qualifica di socio ordinario dà diritto a: 

• partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita del comitato; • proporsi come candidato al Consiglio Direttivo e/o alla Presidenza; • essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati; • partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti realizzati dal comitato. 

La qualifica di Socio Ordinario è subordinata ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea. Ogni aspirante Socio Ordinario ha diritto di prendere visione del presente statuto e di essere informato su ogni aspetto-legale, fiscale, operativo- e legato alla privacy (informativa), conseguente alla sua adesione al comitato stesso. L’iscrizione al Comitato è convalidata dalla firma del Presidente su modulo predisposto. 

L’elenco dei soci del Comitato è unico, numerato progressivamente, conservato e aggiornato in copia cartacea e/o telematica, a cura del Segretario. La tutela della privacy dev’essere garantita, in ogni caso non saranno raccolti dati particolari, ma solo dati comuni. (vedi GDPR del Consiglio Europeo 2016/679). 

Art.6. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI 

Il patrimonio del Comitato è costituito da: 

  • • contributi volontari dei soci fondatori, e ordinari 
  • • contributi volontari di firmatari di petizioni o altro, simpatizzanti, 
  • • contributi di enti pubblici e privati. 

Il Comitato si qualifica come ente non commerciale e senza scopo di lucro e pertanto il patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci. Qualora risultasse necessario, in ossequio alla realizzazione dei soli scopi istituzionali, di attribuire ai soci una forma di remunerazione economica ai loro esborsi, tali eventuali attribuzioni sarebbero regolate dalla vigente legislazione italiana. 

Art.7. PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, comunicate con lettera scritta o e-mail al Presidente ed esclusione nei casi sottoindicati. 

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata con la maggioranza del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salvo la ratifica dell’Assemblea. 

L’esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio, sempre su delibera motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. 

Art.8. ORGANI E AMMINISTRAZIONE 

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Gli organi Amministrativi del Comitato sono: L’Assemblea dei soci e Il Consiglio direttivo. 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici) membri scelti tra i soci fondatori o ordinari. 

Il comitato opera attraverso Riunioni Periodiche a cui tutti i soci possono partecipare, convocate dagli organi del Comitato e/o proposte da un gruppo di soci per questioni urgenti. 

Art.9. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. È possibile cumulare più cariche in capo allo stesso consigliere. 

Il Presidente ha funzione di rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo del Comitato, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l’ordinato svolgimento dei lavori. 

Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione. 

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. 

Il Tesoriere ha funzione di provvedere ad eventuali pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare eventuali rapporti con le Banche con facoltà di procedere a depositi e prelievi. 

Il Segretario ha funzione di mantenere i rapporti di comunicazione con i soci, con le istituzioni, curare l’immagine del Comitato e più in genere una ampia funzione generale e trasversale di completamento nelle varie operazioni. 

Il Presidente e il Vicepresidente possono delegare incarichi propri relativi ad una nomina posta in capo ai medesimi per l’espletamento di particolari compiti o incarichi anche ad un altro socio non facente parte del Consiglio Direttivo. 

Art.10.POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio economico. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, eccettuati quelli espressamente riservati all’Assemblea dei soci dal presente Statuto. Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, valutando attentamente tali necessità a fronte di eventuali compensi da corrispondere e quindi con estrema attenzione alla possibilità finanziarie del momento; le decisioni dovranno in ogni caso essere ratificate dall’Assemblea. 

Art.11.CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il quarto mese per l’approvazione del bilancio economico dell’esercizio precedente, mediante comunicazione scritta a ciascun socio anche in via telematica e almeno TRE giorni prima della data prefissata; viene contestualmente inviato l’ordine del giorno. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea provvede a nominare un Presidente dell’Assemblea tra i presenti. Il Presidente dell’Assemblea provvede a nominare tra i presenti all’assemblea il verbalizzante. 

Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di verificare la regolarità delle eventuali deleghe (massimo 5 deleghe per ciascuno) e il diritto di intervento all’Assemblea. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal verbalizzante. 

Art.12. COMPITI E DIRITTI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea delibera sul bilancio economico predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali del Comitato. Tutti i soci regolarmente iscritti al Comitato hanno diritto di intervenire nell’Assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega esclusivamente da altri soci. L’assemblea è validamente costituita con la sola presenza dei soci convenuti, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. 

Ad ogni anno solare durante l’Assemblea ordinaria verranno eletti e/o confermati le cariche di Presidente, Vicepresidente e consiglieri facenti parte del Consiglio direttivo 

Art.13. SCIOGLIMENTO DEL COMITATO Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole dei soci fondatori ancora associati. Se ritiene, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, eventuale compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità. 

Art.14. NORME GENERALI 

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.